| Legislazione |
Definizioni
Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti,
in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro,
argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni
tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose
(diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti
sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli
preziosi).
I metalli preziosi sono: platino, palladio, oro e argento.
I metalli preziosi e le loro leghe devono portare impresso
il titolo in millesimi del fino contenuto ed il marchio
di identificazione:
- per il platino, 950, 900 e 850 millesimi;
- per il palladio, 950 e 500 millesimi;
- per l'oro, 750, 585, 375 millesimi;
- per l'argento, 925 e 800 millesimi.
È vietato l'uso di marchi di identificazione
diversi da quelli stabiliti
I diamanti, i rubini, gli zaffiri e gli smeraldi sono
pietre preziose di per sé e sono considerate
tali anche se vendute sciolte, mentre altre pietre quali,
ad esempio, lapislazuli, granato, topazio, turchese,
tormalina, zircone, ametista, ecc. sono considerate
preziose se unite ai metalli di cui sopra.
Requisiti Morali
Non possono esercitare lattività commerciale,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per il
quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno
dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II
del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio,
insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza,
estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene
e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui
al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata
in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
per delitti di frode nella preparazione e nel commercio
degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero
a misure di sicurezza non detentive.
Oltre agli adempimenti e ai requisiti comuni allesercizio
di tutte le attività commerciali, è necessaria
lautorizzazione della questura per attività
in materia di oggetti preziosi.
Devono essere in possesso di questa licenza coloro che
commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti
preziosi e i commercianti e fabbricanti stranieri che
intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi
importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti,
commessi viaggiatori e piazzisti.
Iter Burocratico
Comunicazione Unica (ComUnica)
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
per gli esercizi di vicinato
Autorizzazione comunale, nel caso di apertura di medie
e grandi strutture di vendita
La Comunicazione Unica è una pratica digitale
che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi,
fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio
di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare
successivamente in caso di modifiche o cancellazione
dellimpresa.
La S.C.I.A va presentata attraverso modalità
telematica alla Camera di Commercio competente per territorio,
la quale provvederà, a sua volta, a trasmetterne
comunicazione allo Sportello Unico Attività Produttive
(SUAP) del Comune interessato.
Per i Comuni non predisposti alla ricezione telematica
delle comunicazioni, la S.C.I.A. va effettuata mediante
la tradizionale modalità cartacea.
Per le imprese che si occupano anche della produzione
di preziosi è necessaria anche liscrizione
nell'apposito registro degli assegnatari dei marchi
di identificazione, tenuto presso la Camera di Commercio
Riferimenti Normativi nazionali
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Art. 127 - Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
- L. 8 ottobre 1973, n. 675 - Ratifica ed esecuzione
della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione
svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi
impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a
Berna il 15 gennaio 1970
- L. 6 giugno 1986, n. 257 - Norme sull'Amministrazione
metrica e del saggio dei metalli preziosi
- D.M. 8 luglio 1993, n. 361 - Regolamento di attuazione
della legge 4 giugno 1991, n. 188, recante modificazioni
alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina
dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli
preziosi.
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- L. 24 aprile 1998, n. 128 - Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee. (Legge comunitaria 1995-1997).
- D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251 - Disciplina dei titoli
e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi,
in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile
1998, n. 128.
- D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, art. 1 - Estensione
delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali
di provenienza illecita ed attività finanziarie
particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini
di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge
6 febbraio 1996, n. 52
- L. 17 gennaio 2000, n. 7 - Nuova disciplina del mercato
dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE
del Consiglio, del 12 ottobre 1998
- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150 - Regolamento recante
norme per l'applicazione del decreto legislativo 22
maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei
marchi di identificazione dei metalli preziosi.
- D.L. n. 223/2006 Liberalizzazione del settore commerciale
- D. Lgs. 26 marzo 2010 , n. 59 -Attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
- Legge 30 luglio 2010, n. 122 art. 49 comma
4-bis
Codice Attività Economica
ATECO
47.77.00 - Commercio al dettaglio di orologi, articoli
di gioielleria e argenteria |
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